E ADESSO…COME MI MUOVO?
Lo stato d’invalidità può comportare una limitazione funzionale della persona. Per l’ottenimento della patente è necessario accertare l’efficienza degli arti ed escludere che patologie invalidanti possano comprometterne la sicurezza nella guida. Da qui l’esigenza di essere sottoposti a una vista per la revisione della patente.
Questa è una un breve raccolta “fatta sul campo” degli adempimenti che è necessario intraprendere per trasformare una patente normale in una speciale (procedura di riclassificazione).
Sono, inoltre, riassunte le principali agevolazioni fiscali per il settore auto.
Questo opuscolo non ha la pretesa di essere esaustivo ma vuole fornire alcune prime indicazioni per il disabile che, alle prime armi, si deve “muovere” in un mondo nuovo tra uffici, adempimenti e documenti fino ad allora a lui sconosciuti.
La necessità di sottoporsi a una revisione della patente può essere sollevata dalla stessa Motorizzazione Civile che, a seguito del riconoscimento dell’invalidità civile e di comunicazioni interne tra gli organi della Pubblica Amministrazione, invia al domicilio dell’invalido una comunicazione nella quale afferma che la persona risulta affetta da “una patologia che potrebbe essere di pregiudizio alla sicurezza della guida”.
Cos’è la Patente Speciale
La Patente Speciale è rilasciata al disabile che voglia condurre un veicolo.
Le tipologie di patenti A, B, C o D seguite dalla lettera S (Speciale) identificano questo tipo di patente.
L’iter
La visita
La visita di idoneità va prenotata presso la ASL di appartenenza (tramite CUP) e si richiede presentando un certificato medico redatto su un apposito modulo prestampato – fornito dall’Ufficio – insieme a una fotocopia del documento di riconoscimento.
Nel caso in cui il disabile sia già titolare di una patente normale (che verrà trasformata in speciale), la fotocopia della patente sostituisce la copia del documento di riconoscimento.
Nel giorno fissato per la visita presso la CML occorre presentarsi con i seguenti documenti:
- marca da bollo (a oggi di € 14,62);
- certificato medico redatto su un apposito modulo insieme a un documento di riconoscimento;
- versamento su bollettino postale (copia del bollettino viene fornita dal CUP al momento della prenotazione della visita);
- una o più fototessere;
Nel caso in cui il richiedente sia già titolare di una patente normale (da trasformare in speciale), questa va esibita al posto del documento di riconoscimento.
Durante la visita di accertamento dell’idoneità alla guida occorre esibire la documentazione clinica che attesta lo stato di invalidità rilasciata da un servizio di riabilitazione o da uno specialista della propria malattia invalidante.
Qualora il richiedente abbia una protesi, è opportuno presentare la certificazione di qualità rilasciata dalla Ditta costruttrice. Durante la visita il richiedente può farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.
Il certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica Locale ha validità di 90 giorni entro i quali il soggetto deve attivarsi per sostenere l’esame di guida, cioè iscriversi presso una Scuola guida abilitata a meno che non si voglia sostenere l’esame di guida da privatista.
Sul certificato la CML specifica quali dispositivi il disabile deve applicare sul proprio autoveicolo e gli stessi saranno riportati sul foglio rosa e sulla patente di guida con un codice cumulativo.
Ricorso
Se il disabile ritiene l’accertamento dell’idoneità insufficiente o se ritiene che l’accertamento sia stato condotto in modo superficiale può rifiutarsi di sottoscrivere il verbale di visita. La prassi più comune è quella del ricorso contro il giudizio espresso dalla CML e ottenere di essere sottoposto a una nuova visita.
Il ricorso va inviato entro 30 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici Direzione Generale della Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre ex “Mot 5” via G. Caraci, 36 – 00156 Roma.
Alla richiesta di nuovo accertamento va allegato il documento di diniego rilasciato dalla Commissione Medica Locale (che è importante farsi rilasciare dopo la visita).
Il richiedente sarà poi contattato dalla Direzione Generale M.C.T.C. e informato della data e del luogo in cui recarsi per il nuovo accertamento.
Anche in questa nuova visita il candidato può farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia. Vale la pena di sottolineare – pur trattandosi di un’ipotesi infrequente – che il ricorso può essere presentato anche nel caso in cui non si accettino gli adattamenti previsti dalla Commissione.
Esame di guida
- certificato rilasciato dalla CML;
- copia della carta di identità;
- copia della patente posseduta;
- copia del codice fiscale;
- 4 fototessere di cui una autenticata dall’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza, SE non è già stata apposta sul certificato dalla CML. A tal proposito, si consiglia di andare alla vista della CML già con la fototessera da consegnare alla Commissione, chiedendo che sia apposta sul certificato: infatti, la CML non la chiede in quella sede ma così facendo si evita di doversi poi recare all’Anagrafe per autenticarla.
Nel caso di “prima patente” i documenti da consegnare sono gli stessi, salvo la copia della patente che deve ancora essere conseguita.
Il “foglio rosa” ha validità sei mesi. Entro questo termine, dopo il riconoscimento di idoneità e il rilascio del foglio rosa, il disabile può esercitarsi alla guida e sostenere gli esami teorici e pratici per il conseguimento della patente, utilizzando veicoli con gli adattamenti prescritti.
Se la persona è già titolare di patente, da trasformare quindi in patente speciale, l’esame teorico non deve essere sostenuto ma, nella generalità dei casi, la persona con disabilità deve sottoporsi a una prova pratica per verificare l’effettiva efficacia degli adattamenti prescritti (la prova va richiesta alla Motorizzazione).
Se per la preparazione alla parte teorica è possibile rivolgersi a qualsiasi autoscuola, per l’esercitazione pratica alla guida è consigliabile rivolgersi a un’autoscuola dotata di veicolo che abbia gli specifici adattamenti che sono stati prescritti dalla Commissione Medica Locale per la propria disabilità.
Dal momento che non tutte le autoscuole sono abilitate, è necessario informarsi presso l’ACI Provinciale o presso la Motorizzazione Civile.
Esperienza personale
A Bologna la Scuola Guida Melchiorre (via della Beverara n.68/4 – tel. 051.63.45.422) è abilitata al conseguimento della patente speciale B, avendo la disponibilità di un auto multiadattata. Mi sono affidata a loro per prendere la patente e, nella mia esperienza personale, ciò che è contato molto è stata, oltre alla indiscussa competenza, anche la straordinaria attenzione verso la persona.
Non è stato facile “ritornare a scuola” e “re- imparare” a guidare un’auto con gli ausili, avendo alle spalle più di vent’anni di patente “normale”, ma la loro gentilezza e sensibilità (soprattutto dell’istruttore) è stata di grande aiuto a superare le difficoltà (un vero e proprio rifiuto, diciamocelo!) e a capire che, in fondo, anche se “speciale”, la nuova patente era un modo per riprendermi la mia autonomia!
In fase di esame pratico è facoltà dell’ingegnere della Motorizzazione Civile confermare, o meno, gli adattamenti ipotizzati dalla Commissione Medica o prevederne di diversi : se, infatti, la Commissione nutre dei dubbi circa l’idoneità del candidato alla guida, può procedere a una prova pratica su un veicolo “adattato in relazione alle particolari esigenze” del richiedente Anche lo stesso disabile può richiedere adattamenti diversi da quelli che la Commissione Medica aveva prescritto.
Per l’esercitazione alla guida non è obbligatorio utilizzare:
- un veicolo dotato di doppi comandi;
- la propria vettura o quella della scuola guida: l’importante è che la vettura sia adattata con i
sistemi prescritti dalla CML.
Nella patente di guida saranno riportati gli adattamenti definitivi: il disabile potrà guidare solo i mezzi provvisti di tali dispositivi di guida. E’ stata abolita la norma che obbligava a trascrivere anche sulla patente la targa dell’auto utilizzata.
L’esame di guida deve essere sostenuto con veicolo adattato in base alla minorazione del candidato e può essere di proprietà di questo o di terzi. Nel caso in cui il disabile sia già titolare di una patente normale l’esame di guida non deve essere sostenuto: egli potrà condurre qualsiasi mezzo purché sia provvisto degli adattamenti indicati nel certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione.
Il collaudo del mezzo adattato è effettuato dal Dipartimento Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione Civile) e, di solito, tale pratica viene svolta dalle stesse officine che hanno modificato il mezzo.
Alla pratica deve essere allegata una fotocopia – leggibile e completa in ogni sua parte – della carta di circolazione del veicolo che si intenderà utilizzare per la prova pratica di guida (è opportuno evidenziare sulla fotocopia della c.c . gli adattamenti prescritti).
La patente di guida
Nel corso dell’esame viene verificata l’idoneità degli adattamenti e la capacità di usarli con destrezza. Superato l’esame, nella patente di guida vengono riportati gli adattamenti definitivi confermati dall’ingegnere della Motorizzazione Civile e da quel momento la persona con disabilità può condurre solo i mezzi provvisti di tali dispositivi di guida.
Non è possibile acquisire la patente A (o la A speciale) se si è in possesso della B (o della B speciale). Chi è già in possesso di queste patenti, o di una di categoria B conseguita quando la normativa consentiva di poter guidare anche i motocicli, deve comunque passare una visita di idoneità alla guida per la patente A speciale presso la Commissione Medica Locale; spetta infatti alla Commissione il giudizio definitivo sulla possibilità di guida di un motociclo e anche per la prescrizione di eventuali adattamenti.
La Patente Europea
Fino a oggi nelle patenti speciali veniva descritto per esteso anche l’adattamento obbligatorio, ad esempio: “cambio automatico, freno a lungo braccio, acceleratore al volante ecc.”.
La nuova patente europea prevede la medesima impostazione e i medesimi codici in tutti i Paesi aderenti all’Unione Europea e, con il recepimento della relativa Direttiva comunitaria, anche le descrizioni degli adattamenti dovranno essere sostituite da un codice numerico. Nelle patenti quindi troveremo solo delle codificazioni numeriche.
Il Ministero dei trasporti, d’accordo con la Commissione Europea, ha già adottato i codici e le procedure utili a inserire il maggior numero di informazioni possibili sulle nuove patenti di guida, anche per eliminare i fogli aggiuntivi recanti gli adattamenti dei comandi per le patenti speciali.
Gli Uffici periferici della Motorizzazione, devono verificare che i codici riportati nel certificato medico corrispondano agli adattamenti descritti in chiaro. Se la commissione medica non avesse provveduto a indicare i codici, gli Uffici della MCTC devono annotarli sulla pratica.
L’attività di controllo viene eseguita anche dal le forze dell’ordine che sono legittimati a verificare se il conducente abbia dotato il veicolo con gli adattamenti prescritti.
Il rinnovo
Per le patenti speciali è prevista una durata della validità di cinque anni, anche se spesso – viste le specifiche situazioni o specifica patologie invalidanti – viene indicata una validità inferiore.
Per il rinnovo della patente di categoria speciale è necessario presentare alla Commissione Medica Locale (CML) un certificato medico redatto su apposito modulo e copia della patente in possesso, richiedendo un appuntamento per la visita di idoneità.
Visti i tempi medi di convocazione è consigliabile presentare la richiesta di visita per il rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza della patente.
Le agevolazioni fiscali per l’auto
Iva
Spetta l’applicazione dell’Iva al 4%, anziché del 21%, sull’acquisto di autovetture aventi cilindrata fino a 2.000 c.c., se con motore a benzina, o a 2.600 c.c. se con motore diesel.
L’aliquota agevolata spetta anche per:
- l’acquisto contestuale di optional;
- le prestazioni rese da officine per l’adattamento del veicolo, anche se usato;
- la cessione delle parti, pezzi staccati e accessori “esclusivamente” e “strettamente” connessi alla realizzazione degli adattamenti.
L’agevolazione si applica solo per gli acquisti fatti dal disabile o dal familiare di cui è fiscalmente a carico e spetta senza limiti di valore e per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data dell’acquisto), salvo che il primo veicolo “beneficiato” non sia stato cancellato dal PRA.
Per poter fruire dell’agevolazione occorre produrre al Concessionario auto o al Rivenditore la seguente documentazione:
Se l’auto non necessita di alcun adattamento:
- copia del certificato di invalidità;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta che, nel quadriennio anteriore alla data di acquisto, non è stato comprato un analogo veicolo agevolato. (in allegato all’opuscolo il fac simile che si può scaricare dal sito www.agenziaentrate.it);
- copia dell’ultima dichiarazione dei redditi del soggetto cui il disabile è fiscalmente a carico;
Se il disabile ha ridotte o impedite capacità motorie e l’auto necessita di adattamenti:
- copia della patente di guida speciale o del “foglio rosa” speciale;
- autocertificazione che attesta che si tratta di invalidità che comporta la ridotta capacità motoria permanente (in allegato all’opuscolo il fac simile che si può scaricare dal sito: www.agenziaentrate.it);
- copia della carta di circolazione da cui risulta l’adattamento del veicolo.
L’impresa che vende il veicolo con l’Iva agevolata deve emettere fattura con l’annotazione che si tratta di operazione ai sensi della Legge n.97/1986 e della Legge n.449/1997 ovvero della Legge n.342/2000 o della Legge n.388/2000 e comunicare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione della residenza dell’acquirente, la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente.
Irpef
Le spese che riguardano l’acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione pari al 19% del loro ammontare. La detrazione compete per un solo veicolo nel corso di un quadriennio (che decorre dalla data di acquisto) e si calcola su una spesa massima di € 18.075,99, salvo che il primo veicolo “beneficiato” non sia stato cancellato dal PRA, relativamente alle seguenti spese:
- acquisto ed eventuale adattamento del veicolo in funzione delle ridotte o impedite capacità motorie;
- riparazioni straordinarie solo se effettuate nei quattro anni successivi all’acquisto, escludendo le spese di riparazione ordinaria e quelle di esercizio, relative a carburanti, pneumatici e premio assicurativo. La detrazione relativa all’acquisto e adattamento può essere utilizzata interamente nella dichiarazione relativa all’anno in cui la spesa è sostenuta o ripartita in quattro quote annuali di pari importo mentre non sono rateizzabili le spese relative alle riparazioni straordinarie.
In caso di furto dei veicolo, la detrazione per il riacquisto entro il quadriennio spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo.
Bollo auto
L’esenzione permanente dal pagamento del bollo auto riguarda i veicoli (autovetture, autoveicoli e motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile, autocaravan e motocarrozzette) con limiti di cilindrata di 2.000 c.c. per le auto con motore a benzina e 2.800 per le auto con motore diesel e spetta per un solo veicolo intestato al disabile o al familiare di cui è fiscalmente a carico.
In Emilia Romagna l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è estesa alle persone con handicap grave di cui alla Legge n. 104/92 e indipendentemente dal tipo di disabilità, purché in possesso del certificato di gravità rilasciato dalla Commissione presente in ogni ASL.
Per fruire dell’esenzione, il primo anno – entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato – occorre inviare una raccomandata AR all’Ufficio competente oppure consegnare presso gli Uffici Provinciali o le Delegazioni Aci, la seguente documentazione:
- copia del certificato di invalidità;
- copia dell’ultima dichiarazione dei redditi del soggetto cui il disabile è fiscalmente a carico;
- copia della patente di guida speciale;
- copia della carta di circolazione da cui risulta l’adattamento del veicolo.
In Emilia Romagna la richiesta va indirizzata a:
Regione Emilia Romagna
Dir. Gen. Risorse Finanziarie e Strumentali
Via A. Moro,52
40127 Bologna
L’esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta, prosegue anche per gli anni successivi, senza che sia necessario ripresentare la richiesta. Dal momento in cui vengono meno le condizioni per godere del beneficio, occorre comunicarlo allo stesso ufficio cui era stata richiesta l’esenzione.
Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT)
I veicoli per il trasporto o guidati da disabili (con esclusione dei non vedenti e disabili affetti da sordità congenita o preverbale) sono esentati dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA.
Il beneficio spetta sia in occasione della prima iscrizione in caso di acquisto di auto nuova, sia nella trascrizione in un passaggio di proprietà di un’auto usata. La richiesta di esenzione va rivolta al PRA competente e spetta sia al disabile, sia al familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico. Di solito è la Concessionaria auto o l’Agenzia di pratiche auto che si occupano della richiesta.
Altre agevolazioni: il contrassegno disabili
Cos’è il contrassegno
Tra le varie agevolazioni previste per facilitare la mobilità dei disabili c’è il contrassegno per auto (c.d. “contrassegno invalidi”) che è un tagliando di colore arancione con il simbolo grafico della disabilità che permette alle persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli.
Si tratta di una speciale autorizzazione che, previo accertamento medico, viene rilasciata dal proprio Comune di residenza ma è valido e utilizzabile su tutto il territorio nazionale. E’ un’autorizzazione che rimane di proprietà comunale anche se affidato alla detenzione temporanea della persona fisica indicata.
ll contrassegno ha la durata di cinque anni, anche se la disabilità è permanente. Quando i cinque anni sono scaduti può essere rinnovato.
Attenzione!
Il contrassegno europeo per i disabili (identificato dal colore azzurro) consente al disabile di godere degli stessi benefici concessi ai disabili degli altri Paesi membri UE in cui si sposta. Non è ancora operativo in Italia. Nel caso in cui ci si debba recare in un altro Paese membro dell’Unione Europea è consigliabile recarsi presso gli Uffici competenti e informarsi sulle norme in vigore nel paese di destinazione.
Uso del contrassegno
Il contrassegno invalidi non è vincolato a uno specifico veicolo perché ha natura personale, quindi può essere utilizzato su qualunque mezzo destinato alla mobilità del disabile, a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un veicolo.
Deve essere usato solo se l’intestatario del contrassegno è a bordo, alla guida o accompagnato da terzi, e deve essere sempre esposto in originale, in modo ben visibile, sul parabrezza del veicolo.
In caso di decesso del titolare, di perdita dei requisiti o di scadenza del termine di validità, il contrassegno deve essere restituito all’ufficio competente che lo ha rilasciato. Le possibilità di accesso alle Zone di traffico limitato (ZTL) o di sosta senza il pagamento della tariffa variano da Comune a Comune, pertanto per maggiori dettagli è possibile rivolgersi al Comune di residenza, anche attraverso il relativo sito Internet.
Rilascio e rinnovo del contrassegno
Per richiedere il rilascio del contrassegno per auto si deve prima ottenere dalla Unità sanitaria locale di appartenenza (ASL) la certificazione medica legale attestante l’invalidità e poi presentare un’apposita domanda, indirizzata al sindaco del Comune di residenza, allegando copia della certificazione medica che attesta l’invalidità.
In pratica la domanda si presenta rivolgendosi al CUP che prenota una visita con un Medico specialista di Medicina Legale finalizzata ad accertare l’esistenza delle condizioni per ottenere il contrassegno. La risposta viene notificata a mezzo raccomandata, nel caso di Bologna entro quindici giorni circa. Ricevuta la risposta positiva da parte dell’ASL la richiesta materiale del contrassegno va fatta presso l’Ufficio apposito (nel caso di Bologna, è ubicato presso l’ATC – Sportello Contrassegni, via Saliceto n.3, tel. 051.36.97.52) presentando – tra gli altri documenti – la domanda indirizzata al sindaco e l’esito della visita effettuata presso l’ASL.
E’ possibile scaricare la domanda sul sito del Comune di Bologna cliccando qui.
Il rilascio del contrassegno è gratuito.
Allo scadere del termine si può rinnovare il contrassegno per auto, seguendo lo stesso iter: occorre presentare un’apposita domanda, la certificazione medica attestante l’invalidità e il contrassegno scaduto.
È possibile richiedere il duplicato del contrassegno, per furto o smarrimento, presentando la relativa domanda e allegando la relativa enuncia fatta alle competenti Autorità.
Salve non sono in possesso di invalidità ai sensi della l. 104 ma in sede di rinnovo patente mi
hanno convertito la patente b in patente speciale annotando sul verbale la seguente dicitura
“PRESENZA MINORAZIONI INVALIDANTI ASCRIVIBILI ALLA CLASSE 4-S,5-S:”
” ADATTAMENTI DEL VEICOLO E DISPOSIZIONI DEI COMANDI”;
Per quanto sopra posso beneficiare dell’iva agevolata per l’acquisto di nuova autovettura?
Anche perchè nei concessionari mi chiedono certificazione ai sensi della legge sopra citata, mentre la commissione che mi ha convertito la patente mi dice che è sufficiente copia della patente speciale e del verbale rilasciato con le prescrizioni. Sarei grato per una risposta in merito e si ringrazia.
Buongiorno! Allora, i documenti che bisogna presentare quando non è necessario l’adattamento del veicolo sono: certificazione attestante la condizione di disabilità; dichiarazione sostitutiva di atto notorio; fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi, o autocertificazione.
Le persone con ridotte o impedite capacità motorie, invece, devono presentare: fotocopia della patente di guida speciale; solo per l’agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o per l’acquisto di accessori, autodichiarazione; fotocopia della carta di circolazione; copia della certificazione di handicap o di invalidità.
Per qualsiasi chiarimento, sul sito dell’Agenzia delle Entrate troverà una guida alle agevolazioni fiscali molto esaustiva.